conservazione
della integrità della azienda agricola
art. 4, L. 31.01.1994, n. 97
1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai
sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di
fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla
scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della
proprieta` delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed
agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 e` acquisito a condizione che
i predetti soggetti dimostrino:
a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi
rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di
permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto,
in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta` o enfiteusi, non
superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita` lavorativa loro
o della loro famiglia;
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui
all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per
almeno sei anni;
d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli
unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualita` di
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si
applica nella provincia autonoma di Bolzano.
art. 5, L. 31.01.1994, n. 97
1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui
all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto,
notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi
dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.
2. Il prezzo di acquisto e` costituito, al momento
dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati,
prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a
scopi diversi da quelli agricoli, in conformita` agli strumenti urbanistici
vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in
misura pari alla differenza tra il corrispettivo gia` percepito, adeguato
secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita` nazionale
rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato
conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e
degli annessi rustici e` determinato, al momento dell'esercizio del diritto,
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale
corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da
parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto
di credito nella provincia dove e` ubicato il fondo, dando comunicazione al
proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
dell'avvenuto deposito.
Dalla data della notificazione si acquisisce la proprieta`.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente
legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si
applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta` coltivatrice.